1. Le scuole per
l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono
denominate autoscuole.
2. Le autoscuole sono
soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle Province.
3. I compiti delle
province in materia di dichiarazione inizio attività e di vigilanza
amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive
emanate dal Ministro dei trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in
modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento.
4. Le persone fisiche o
giuridiche, le società, gli enti possono presentare la dichiarazione di inizio
attività. Il titolare deve avere la proprietà e gestione
diretta,personale,esclusiva e permanente dell’esercizio,nonché la gestione
diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare
funzionamento nei confronti del concedente. Nel caso di apertura di ulteriori
sedi per l’esercizio dell’attività di autoscuola, per ciascuna deve essere
dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della
capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve
essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o
collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di
capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso
dell’idoneità tecnica.
5. La dichiarazione può
essere presentata da chi abbia compiuto
gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità
finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale
insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un’esperienza biennale.
Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad
eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona
giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.
6. La dichiarazione non
puo' presentata dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da
coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o
alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.
7. L'autoscuola deve
possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti
ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti, che rilascia
specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate
si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica,
riconosciuto dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
Secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro dei trasporti, le
dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere
adeguatamente ridotte.
8. L'attività
dell’autoscuola e' sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
-l'attività'
dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
-il titolare
non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non
siano più ritenuti idonei dal competente ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C.;
-il titolare non
ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.
9. L'esercizio
dell’autoscuola è revocato quando:
-siano
venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
-venga
meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
-siano stati adottati
più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
9bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei
requisiti morali del titolare, a quest’ ultimo è parimenti revocata l’idoneità
tecnica. L’interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque
anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.
10. Il Ministro dei
trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità
finanziaria; i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e
periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle
autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento
didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami,
nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità
tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata
formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di
guida.
11. Chiunque gestisce
un'autoscuola senza autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma
da euro
742 a
euro 2.970 . Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività,
ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI.
11bis. L’istruzione o la
formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine
di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce
esercizio abusivo dell’attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad
esercitare abusivamente l’attività di autoscuola è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro
10.000 a euro 15.000. Si
applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo.
12. Chiunque insegna
teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed
autorizzato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da
da euro
148 a
euro 594 .
13. Nel regolamento
saranno stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio attività. Con lo
stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli
enti pubblici non economici, dell'attività' di consulenza, secondo la legge 8
agosto 1991, n. 264. |